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Angelo Tabaro

Difesa e valorizzazione del patrimonio culturale. Fondi europei e la Convenzione di Faro

La Convenzione di Faro: Strumento di Inclusione e Valorizzazione Culturale

Convenzione di Faro cultura: promuove coesione e inclusione sociale attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale

 

Convenzione di Faro cultura: promuove coesione e inclusione sociale attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale

 

Leggendo i documenti relativi alla difesa e valorizzazione del patrimonio culturale di un paese, si incontra spesso un richiamo esplicito alla Convenzione di Faro, alla sua ampia nozione di cultura come eredità culturale.

Un’intesa  considerata come volano di coesione e fattore di inclusione sociale.

Si fa riferimento ad una convenzione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 13 ottobre 2005 e aperta alla firma degli Stati membri a Faro (Portogallo) il 27 ottobre dello stesso anno.

La Convenzione Faro cultura, entrata in vigore l’1 giugno 2011, è stata ratificata finora 24 Stati membri del Consiglio d’Europa

L’Italia l’ha ratificata con legge 1 ottobre 2020 n.133, legge che contiene il testo ufficiale in lingua italiana della Convenzione stessa.

La Convenzione sottolinea gli aspetti importanti del patrimonio culturale in relazione ai diritti umani e alla democrazia.

Promuove una comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società e incoraggia a riconoscere che gli oggetti e i luoghi non sono, di per sé, ciò che è importante del patrimonio culturale.

Essi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano.

La Convenzione di Faro è una “convenzione quadro” che pertanto non crea obblighi specifici di azione ma suggerisce azioni o soluzioni in merito alle questioni in gioco, gli obiettivi generali e i possibili campi di intervento degli Stati membri per progredire.

Ogni Stato membro può decidere i mezzi più convenienti per attuare la convenzione in funzione dei suoi quadri giuridici o istituzionali, delle sue pratiche e della sua esperienza specifica.

Naturalmente gli indirizzi della Convenzione di Faro si ritrovano poi nelle politiche nazionali, in particolare in quegli Accordi di Partenariato che ogni stato membro deve stipulare con la Commissione Europea per l’impiego dei fondi strutturali europei.

A livello europeo gli obiettivi strategici di Policy (OP) che guidano la destinazione dei fondi europei per il settore culturale, si ritrovano i diversi ambiti e precisamente:

  • OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva
  • OP5 – Un’Europa più vicina ai cittadini
  • OP1 – Un’Europa più intelligente
  • OP2 – Un’Europa più verde

Per la Convenzione di Faro, la politica italiana rivolta a partecipare ai suddetti fondi si indirizza verso:

  • l’ampliamento della partecipazione culturale di cittadini, imprese e comunità, attraverso pratiche di cittadinanza attiva e percorsi di integrazione sociale con opportunità lavorative di qualità; la sperimentazione di forme di governance partecipativa e di collaborazione tra istituzioni e centri culturali, amministrazioni, imprese e soggetti del Terzo settore (nell’ambito dell’OP4);
  • la rivitalizzazione del tessuto economico, la riqualificazione di luoghi e spazi di partecipazione e inclusione sociale attraverso strategie promosse dalle comunità locali per la rigenerazione in ambito urbano e lo sviluppo locale (nell’ambito dell’OP5);
  • la digitalizzazione di servizi pubblici e privati nel settore culturale e il sostegno alla competitività delle imprese operanti nei settori della cultura e del turismo, con una attenzione anche agli investimenti delle imprese di altri settori produttivi che contribuiscono a promuovere e valorizzare la cultura e l’attrattività dei territori in cui operano (nell’ambito dell’OP1);
  • la messa in sicurezza sismica e l’efficientamento energetico dei beni del patrimonio e dei luoghi della cultura, con priorità ad interventi che combinano entrambe queste dimensioni, nonché la prevenzione e messa in sicurezza del patrimonio culturale da rischi naturali, con particolare attenzione a quello idrogeologico (nell’ambito dell’OP2).

 

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